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Ordinanza — n. 6670/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court qualifies appeal against inadmissibility declaration as opposition under special execution procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6670/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation qualified the appeal against a declaration of inadmissibility as an opposition rather than a cassation appeal. The lower court had rejected Amedeo Mancinelli's request for rehabilitation under special execution procedures, citing general inadmissibility rules. The Court ruled that special procedural rules for execution proceedings override general ones, requiring the case to be remitted for an opposition hearing.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2; Art. 667, comma 4 of the Code of Criminal Procedure: In special execution proceedings, an order declaring an application inadmissible is immediately appealable via opposition to the issuing judge, bypassing the general cassation route for inadmissibility declarations.

Parole chiave

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special execution procedure rehabilitation request inadmissibility declaration opposition vs cassation procedural hierarchy impugnabilità della decisione di rinvio inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ripristino delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2 of the Code of Criminal Procedure
Ritenuto che il ricorso in esame viene proposto avverso un decreto di inammissibilità, emesso dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila in materia di riabilitazione, ex art. 666, comma 2, cod.
Art. 667, comma 4 of the Code of Criminal Procedure
pen., per le quali è previsto il rito speciale di cui all'art. 667, comma 4, cod.
Art. 568, comma 5 of the Code of Criminal Procedure
Per queste ragioni, il ricorso, a norma dell'art. 568, comma 5, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12233 del 26/02/2025, Petrazzuolo
pen., che prevede l'impugnazione con ricorso per cassazione della declaratoria di inammissibilità» (Sez. 1, n. 12233 del 26/02/2025, Petrazzuolo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINELLI AMEDEO nato a PESCARA il 27/02/1951 avverso l'ordinanza del 01/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila dichiarava inammissibile l'istanza proposta da Amedeo Mancinelli, finalizzata a ottenere la riabilitazione in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Pescara il 21 ottobre 2008, divenuta irrevocabile il 30 novembre 2009. Ritenuto che il ricorso in esame viene proposto avverso un decreto di inammissibilità, emesso dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila in materia di riabilitazione, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per cui deve farsi applicazione del seguente principio di diritto:

«In tema di procedimento di esecuzione, nelle materie elencate dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen., per le quali è previsto il rito speciale di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., l'ordinanza adottata, "de plano" e senza formalità di procedura, è impugnabile mediante opposizione dinanzi allo stesso giudice che l'ha emessa non solo quando decide nel merito, ma anche quando dichiara l'istanza inammissibile, non trovando applicazione la diversa disciplina generale dettata dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'impugnazione con ricorso per cassazione della declaratoria di inammissibilità» (Sez. 1, n. 12233 del 26/02/2025, Petrazzuolo, Rv. 288563 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere qualificato opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, per il giudizio di opposizione, in base al combinato disposto degli artt. 666 e 667, comma 4 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso il 12 febb