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Ordinanza — n. 6669/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against arson conviction, ruling fire damage constitutes public safety crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6669/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Davide and Marco Lacerenza inadmissible, upholding their one-year prison sentences for arson. The defendants argued for reduced sentencing based on the low value of the damaged property and the absence of a genuine fire risk. The court rejected these claims, affirming that the incident involved multiple vehicles and a building shutter, thereby creating a public danger that necessitates the application of Article 424 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 424 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The crime of arson requires the creation of a fire danger; if the fire poses no such risk, it remains simple property damage, while the presence of danger elevates the offense to a crime against public safety, precluding mitigation based on low property value.

Parole chiave

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Arson and Public Safety Fire Danger Requirement Sentencing Mitigation Property Damage vs. Arson Inadmissible Appeals danni da incendio incendio intenzionale aggravato lotta contro gli incendi

Disposizioni normative citate

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Art. 424 cod. pen.
Ritenuto che, nel caso di specie, si era verificato un danneggiamento incendiario che assumeva connotazioni di diffusività, attestate dall'intervento dei Vigili del Fuoco, coinvolgendo quattro autovetture e la saracinesca di un immobile, che non consentiva l'esclusione della fattispecie di cui all'art. 424 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 424 cod. pen
Ritenuto che, nel caso di specie, si era verificato un danneggiamento incendiario che assumeva connotazioni di diffusività, attestate dall'intervento dei Vigili del Fuoco, coinvolgendo quattro autovetture e la saracinesca di un immobile, che non consentiva l'esclusione della fattispecie di cui all'art. 424 cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv.
Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014
pen., invocata dalla difesa dei ricorrenti, in linea con quanto affermato da Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnosi, Rv.
Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016
pen., invocata dalla difesa dei ricorrenti, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LACERENZA DAVIDE nato a FOGGIA il 16/06/1999 LACERENZA MARCO nato a FOGGIA il 26/02/1998 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminati i ricorsi proposti avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui Davide Lacerenza e Marco Lacerenza erano stati condannati alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 e 424 cod. pen., così riqualificata la fattispecie originariamente ascritta agli imputati al capo 3, accertato a Orta Nova il 10 agosto 2019. Ritenuto che i ricorsi in esame, articolati in due correlate doglianze, chiedono il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo del disvalore delle condotte illecite di Davide Lacerenza e Marco Lacerenza, che risultano vagliate dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che, nel caso di specie, si era verificato un danneggiamento incendiario che assumeva connotazioni di diffusività, attestate dall'intervento dei Vigili del Fuoco, coinvolgendo quattro autovetture e la saracinesca di un immobile, che non consentiva l'esclusione della fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen., invocata dalla difesa dei ricorrenti, in linea con quanto affermato da Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnosi, Rv. 260832 - 01, secondo cui: «Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen.».

Ritenuto che il disvalore dei comportamenti criminosi di Davide Lacerenza e Marco Lacerenza e le circostanze con cui la stesse si erano concretizzate non consentivano la mitigazione sanzionatoria invocata nel giudizio di appello e non permettevano di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa, rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa dei ricorrenti, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, i ricorsi proposti da Davide Lacerenza e Marco Lacerenza devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così