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Ordinanza — n. 6668/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation service assignment due to negative personality assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6668/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the request for probation service assignment based on the defendant's negative personality observation and ongoing criminal liabilities. The appellate court upheld this decision, ruling that the single complaint failed to identify specific aspects for review and improperly sought a new merit assessment.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal must identify specific aspects of the contested decision for review; a general request for a new merit assessment on probation eligibility is inadmissible.

Parole chiave

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probation service assignment inadmissible appeal personality observation special prevention court costs and fine attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa aiuti a carattere sociale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giovanni Arturi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giovanni Arturi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTURI GIOVANNI nato a CORIGLIANO CALABRO il 13/07/1979 avverso l'ordinanza del 24/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro respingeva l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da Giovanni Arturi in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 24 gennaio 2027. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, su cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro formulava un giudizio complessivo adeguato alla personalità del ricorrente.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro valutava correttamente il compendio processuale, evidenziando che risultava negativa «l'osservazione della personalità del reo, non essendo, allo stato, consentito ricavare elementi univocamente deponenti verso una prognosi di reinserimento [...], ponendosi a fondamento di tale giudizio sfavorevole le pendenze annoverate dal richiedente, atte a dimostrarne la mancata e persistente propensione verso la commissione di reati gravi e di grande allarme sociale». Ritenuto che tali elementi negativi imponevano di ritenere l'affidamento in prova al servizio sociale richiesto da Giovanni Arturi, quantomeno allo stato, inidoneo ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, non ravvisandosi, nel caso di specie, un adeguato percorso di rivisitazione del proprio vissuto criminale da parte del condannato.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giovanni Arturi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12