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Ordinanza — n. 6667/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against partial recognition of criminal continuity due to lack of homogeneity and premeditation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6667/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to partially recognize criminal continuity. The appellant argued for continuity based on multiple offenses, but the court found the crimes were not homogeneous and lacked the necessary premeditation. Consequently, the continuity doctrine was rejected in favor of separate sentencing parameters like recidivism and habitual delinquency.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: Criminal continuity requires homogeneous offenses linked by a premeditated criminal program; mere repetition of different crimes does not satisfy this requirement.

Parole chiave

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criminal continuity homogeneous offenses premeditated program recidivism habitual delinquency inadmissible appeal Cassation ruling recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nicola Torchia deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Crotone accoglieva parzialmente la richiesta avanzata da Nicola Torchia, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nicola Torchia deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORCHIA NICOLA nato a CROTONE il 02/08/1971 avverso l'ordinanza del 08/08/2025 del TRIBUNALE di CROTONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Crotone accoglieva parzialmente la richiesta avanzata da Nicola Torchia, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., riconoscendolo per le sentenze di cui ai punti 1, 2 e 3 ed escludendolo per la decisione indicata al punto 4 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva l'esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi a una preordinazione criminosa, rilevante ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con quanto correttamente affermato dal Tribunale di Crotone, che dalla lettura della sentenza di cui al punto 4 del provvedimento impugnato, non si evinceva alcun elemento idoneo a correlare tale condotta illecita a «comportamenti maltrattanti o persecutori nei confronti della persona offesa Fiore Veronica [...], come invece sostenuto dalla difesa».

Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Nicola Torchia, venendo sanzionata da fattispecie di reato differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nicola Torchia deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12