Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6666/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for possession of a modified firearm due to lack of credibility in defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6666/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Franco Sibilla inadmissible, upholding the lower court's conviction for possession of a modified firearm. The appellant argued that the weapon was brought to his home by a family member, but the court found this justification inconsistent with the immediate investigative findings and the arrest report. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of the crime's configuration and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal challenging the factual configuration of a crime must be dismissed if the defense's version is contradicted by immediate investigative evidence and lacks credibility in the arrest report.

Parole chiave

Generato dall'IA
possession of firearm modified weapon inadmissible appeal credibility of defense court costs and fine immediate investigation procedural logic violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIBILLA FRANCO nato a TARANTO il 12/11/1973 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione impugnata, condannava Franco Sibilla alla pena di due anni di reclusione e 1.333,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi A e B, accertati a Taranto il 15 ottobre 2024. Ritenuto che il ricorso in esame, che veniva articolato in un'unica doglianza, chiede la rivalutazione complessiva del merito della vicenda processuale, sotto il profilo della configurazione dei reati ascritti all'imputato ai capi A e B, che risultano vagliati dalla Corte territoriale tarantina nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dai Falchi della Questura di Taranto risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di Franco Sibilla, che, il 15 ottobre 2024, intorno alle ore 17, veniva trovato in possesso di una pistola richiudibile modificata, calibro 6.35, nei termini contestati all'imputato ai capi A e B. Ritenuto che le giustificazioni addotte da Franco Sibilla, secondo cui l'arma era stata portata nella sua abitazione da un familiare, appaiono contrastanti con le emergenze probatorie, che non consentono di ritenere credibile la versione degli accadimenti fornita dal ricorrente, che non trova riscontro nel verbale di arresto in flagranza di reato del 15 ottobre 2024.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Franco Sibilla deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1