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Ordinanza — n. 6665/2026 — snpen Generato dall'IA

Appeal against preliminary judge's sentencing in plea bargain dismissed for lack of specificity in grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6665/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed the preliminary judge's sentence of three years and a fine against Paolo Succa, arguing procedural flaws in the plea bargain application. The court found the appeal inadmissible because the judge correctly qualified the crimes and verified the evidence supporting the arrest and sentencing. Consequently, the appeal was rejected as it lacked specific grounds to challenge the legal accuracy of the agreement.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, the preliminary judge must verify the legal accuracy of the agreement and the appropriateness of the sentence, but an appeal is inadmissible if the judge's reasoning is specific and adequate without evident non-punishment causes.

Parole chiave

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plea bargain sentencing preliminary judge review procedural inadmissibility specificity of grounds art 444 code of criminal procedure art 129 code of criminal procedure procuratore generale appeal ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari applicava, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari applicava, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01
pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: SUCCA PAOLO nato a NURAMINIS il 04/05/1957 avverso la sentenza del 15/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Paolo Succa la pena di tre anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi A, B e C della rubrica, accertati a Nuraminis il 7 marzo 2025. Ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti processuali, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza degli aspetti giuridici dell'accordo posto a fondamento del patteggiamento, la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente, nei confronti dell'jrmputato, una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

R tenuto che, tenuto conto di questi parametri, le doglianze proposte dalla parte ricorrente appaiono prive di specificità, in ragione del fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari qualificava correttamente i fatti di reato contestati a Paolo Succa ai capi A, B e C della rubrica, soffermandosi in termini congrui sull'univocità del compendio probatorio acquisito nei suoi confronti, che aveva legittimato l'arresto in flagranza di reato dell'imputato, eseguito il 7 marzo 2025, dal quale traeva origine il presente procedimento.

Ritenuto che il percorso argomentativo seguito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, prescritto dall'art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12 f