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Ordinanza — n. 6664/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6664/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6664/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO AUGUSTO nato a CASAL DI PRINCIPE il 26/12/1963 avverso l'ordinanza del 26/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminata l'ordinanza in epigrafe, con cui veniva respinto il reclamo di Augusto Bianco avverso la proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), deliberato nei suoi confronti dal Ministro della Giustizia il 13 febbraio 2024. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma valutava correttamente il compendio informativo posto a fondamento del decreto di proroga emesso dal Ministro della Giustizia, con cui si confrontava con una motivazione adeguata e priva di erronea applicazione dell'art. 41 -bis Ord. pen., soffermandosi diffusamente sulla posizione associativa di Augusto Bianco nel contesto della cosca Schiavone, facente parte del raggruppamento camorristico denominato Clan dei Casalesi, della quale il ricorrente, prima di essere arrestato, era un esponente apicale. .

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6664/2026 — snpen · Corte di Cassazione: «Ai fini della proroga del regime di detenzione differenziata ai sensi dell'art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non è necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario» (Sez. 1, n. 47521 del 02/12/2008, Rogoli, Rv. 242071 - 01).

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva riciclaggio di denaro aggravato criminalità persistente precedenti penali rilevanti favoreggiamento aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO AUGUSTO nato a CASAL DI PRINCIPE il 26/12/1963 avverso l'ordinanza del 26/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminata l'ordinanza in epigrafe, con cui veniva respinto il reclamo di Augusto Bianco avverso la proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), deliberato nei suoi confronti dal Ministro della Giustizia il 13 febbraio 2024. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma valutava correttamente il compendio informativo posto a fondamento del decreto di proroga emesso dal Ministro della Giustizia, con cui si confrontava con una motivazione adeguata e priva di erronea applicazione dell'art. 41 -bis Ord. pen., soffermandosi diffusamente sulla posizione associativa di Augusto Bianco nel contesto della cosca Schiavone, facente parte del raggruppamento camorristico denominato Clan dei Casalesi, della quale il ricorrente, prima di essere arrestato, era un esponente apicale. .

Ritenuto che i riferimenti difensivi al ruolo di attuale marginalità assunto da Bianco rispetto al suo ambiente criminale di provenienza non appaiono decisivi ai fini dell'inquadramento della sua posizione all'interno dell'area camorristica casalese, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 è necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo» (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713 - 01).

Ritenuto che non è possibile dubitare della persistente operatività della consorteria camorristica casalese nella quale Augusto Bianco aveva militato nel corso degli anni, divenendone uno degli elementi di maggiore rilievo, che risultava attestata dalle note informative richiamate nel provvedimento impugnato, in cui si dava atto delle numerose operazioni di polizia eseguite in tale ambito associativo e del fatto che diversi sodali del ricorrente, nel corso degli anni, erano stati arrestati. Ritenuto che, ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Roma appare conforme al compendio informativo acquisito nei confronti di Augusto Bianco e rispettoso dei parametri affermati da questa Corte, in tema di proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41- bis Ord. pen., secondo cui:

«Ai fini della proroga del regime di detenzione differenziata ai sensi dell'art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non è necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario» (Sez. 1, n. 47521 del 02/12/2008, Rogoli, Rv. 242071 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Augusto Bianco deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende