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Ordinanza — n. 6662/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded claim of factual error regarding extortion conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6662/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Giacomo Cichello's extraordinary appeal inadmissible for manifest unfoundedness. The defense argued the lower court erred in fact by failing to recognize the intimidating intent behind the co-accused's actions, but the court found no such perceptual error in the record. Consequently, the appeal was rejected because the alleged factual mistake was unsupported by the proceedings and incompatible with the nature of a cassation remedy.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An extraordinary appeal is inadmissible if the alleged factual error is manifestly unfounded, as the cassation court's decision must be based on a correct perception of the proceedings without requiring a re-evaluation of the evidence.

Parole chiave

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extraordinary appeal manifest unfoundedness factual error cassation extortion conduct inadmissibility appeal tentata estorsione reato motivante l'estradizione permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Ritenuto che l'applicazione di questo principio di diritto al ricorso straordinario proposto da Giacomo Cichelllo, ai sensi dell'art. 625-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 625-bis cod. proc. pen
Ritenuto che l'applicazione di questo principio di diritto al ricorso straordinario proposto da Giacomo Cichelllo, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., comporta che di tale atto di impugnazione deve rilevarsi l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICHELLO GIACOMO nato a VIBO VALENTIA il 06/08/1987 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso straordinario proposto da Giacomo Cichello avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 21 gennaio 2025. Ritenuto che, con il ricorso in esame, la difesa di Giacomo Cichello censurava la decisione di legittimità impugnata per errore di fatto, conseguente all'erronea valutazione della condotta estorsiva posta in essere dal ricorrente, senza tenere conto dell'assenza di consapevolezza delle finalità intimidatorie perseguite dal coimputato Francesco Parrotta. Ritenuto che l'errore di fatto che può dare luogo all'annullamento di una sentenza di legittimità è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio ed è connotato dall'influenza esercitata sulla decisione dall'inesatta cognizione di risultanze processuali, il cui travisamento conduce a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore di fatto e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono l'effetto di tale errore (tra le altre, Sez.

U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). Ritenuto che l'applicazione di questo principio di diritto al ricorso straordinario proposto da Giacomo Cichelllo, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., comporta che di tale atto di impugnazione deve rilevarsi l'inammissibilità per manifesta infondatezza. Ritenuto che l'assunto difensivo è smentito dalle risultanze processuali, che impongono di escludere che la Corte di legittimità sia incorsa nell'errore di fatto di natura percettiva censurato, relativo al ruolo concorsuale svolto Giacomo Cichello in relazione alla vicenda estorsiva che gli viene contestata, che postula una rivalutazione del compendio probatorio incompatibile con lo strumento processuale attivato nell'interesse del ricorrente, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

Ritenuto che, sul punto censurato dalla difesa di Giacomo Cichello, la Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, non incorreva in alcun errore di fatto, evidenziando, nelle pagine 33 e 34 della decisione impugnata, nel respingere il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, che non «può dubitarsi della consapevolezza in capo al ricorrente dell'azione che il Parrotta doveva svolgere, e per la quale ha prestato il proprio concreto ausilio, anche materiale, accompagnandolo con la sua vettura e ripartendo a forte velocità, una volta ripreso a bordo il correo dopo il compimento dell'azione criminosa, atteso che dalle [...] intercettazioni, è emersa la preoccupazione dei due sul come scavalcare per arrivare davanti alla saracinesca del distributore e sul luogo dove nascondere l'arma».

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giacomo Cichello deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così