Italian Court dismisses appeal against fraud conviction due to procedural defects in discovery and testimony submission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Caruso's appeal inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. Caruso challenged the lower court's confirmation of his fraud conviction, arguing for nullity due to incomplete discovery of investigation files and the inadmissibility of a witness statement. The court rejected these claims, citing established principles that missing preliminary documents do not nullify proceedings if integrative acts occurred, and ruling that the appeal was procedurally defective because it failed to submit the full witness transcript required for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 415-bis c.p.p.; Art. 430 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: The failure to deposit preliminary investigation files does not nullify the trial decree if integrative acts were performed, and appeals challenging witness testimony must include the full transcript to verify the probative sense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO LUIGI nato a NAPOLI il 29/04/1954 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Luigi Caruso ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato quella del Tribunale partenopeo che aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente, condannandolo alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Lette le memorie conclusive del difensore del ricorrente, che contestano la ritenuta prognosi di inammissibilità; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di nullità per omessa totalità della discovery degli atti di indagini nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. - è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio per il quale l'omesso deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., non comporta la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, ma l'inutilizzabilità degli atti stessi, che, peraltro, non sussiste nel caso di attività integrativa di indagine, ex art. 430, comma 2, cod. proc. pen., antecedente alla emissione del decreto che dispone il giudizio - se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati - non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa (Sez. 2, n. 5408 del 20/10/2020, dep. 2021, Possente, Rv. 280646 - 01;
Sez. 4, n. 7597 del 08/11/2013, dep. 2014, Stuppia, Rv. 259121 - 01; Sez. 3, n. 44422 del 15/10/2003, Pm in proc. Spagnoletto e altri, Rv. 226346 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta l'inutilizzabilità della deposizione della testa Patrizia - è aspecifico e rivalutativo. Va ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «Il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione» (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, Saccomanno, Rv. 269801 - 01).
Nel caso di specie il ricorrente ha riprodotto solo dei singoli brani e non i verbali in forma integrale, così incorrendo nel vizio di inammissibilità sopra prospettato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 gennaio 2026 Il considli