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Ordinanza — n. 6651/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraud conviction, ruling sentencing discretion is a matter for the trial judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6651/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the sentence length, but the court found these arguments legally unfounded. The decision rests on the principle that sentencing falls within the trial judge's discretion and requires minimal justification when the penalty aligns with the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The assessment of the severity of the penalty is a matter of judicial discretion at the trial level, and the requirement for detailed motivation regarding the appropriateness of the sentence is significantly reduced when the imposed penalty corresponds to the statutory minimum.

Parole chiave

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judicial discretion sentencing fraudulent bankruptcy generic mitigating circumstances statutory minimum penalty inadmissible appeal penal code provisions sentencing motivation bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen.: nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, tanto più che la pena irrogata è pari al minimo edittale, cosicché il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
pen.: nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, tanto più che la pena irrogata è pari al minimo edittale, cosicché il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURO VINCENZO nato a NAPOLI il 18/05/1955 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Vincenzo Lauro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato quella del Tribunale partenopeo che aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione per il delitto bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è alla commisurazione del trattamento sanzionatorio- è manifestamente infondato. La Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente e come desumibile da pag. 4 della sentenza impugnata, non ha negato le circostanze attenuanti generiche, ma le ha ritenute equivalenti alle contestate aggravanti.

Pertanto, il motivo è del tutto aspecifico sul punto. Inoltre, quanto alla commisurazione del trattamento sanzionatorio il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, tanto più che la pena irrogata è pari al minimo edittale, cosicché il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. deve ritenersi motivazione \9) sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;

Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il 'r