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Ordinanza — n. 6645/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for being generic, untimely, and lacking specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6645/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals by Spinelli Olgo and Spinelli Kevin inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a review of the sentence's severity and the lower court's failure to examine specific appeal points, but the court found these complaints generic and unsupported by the record. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet the strict requirements for admissibility under the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and timely; generic complaints regarding sentence severity or unexamined appeal points are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint untimely objection sentencing discretion criminal procedure code imputazione di furto verdetto di colpevolezza crimine

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ferrara - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla misura della pena irrogata - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
D'altro canto, deve anche osservarsi come l'appello non proponeva alcuna censura sul punto della dosimetria della pena, cosicché il motivo proposto è inedito, in violazione di quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
D'altro canto, deve anche osservarsi come l'appello non proponeva alcuna censura sul punto della dosimetria della pena, cosicché il motivo proposto è inedito, in violazione di quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 192 cod. proc. pen.
Va infatti ricordato il principio consolidato secondo cui: «In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt.
Art. 707 cod. pen.
Rossoli - che lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato previsto dall'art. 707 cod. pen. - è manifestamente infondato.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
D'altro canto, deve anche osservarsi come l'appello non proponeva alcuna censura sul punto della dosimetria della pena, cosicché il motivo proposto è inedito, in violazione di quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 606 cod. proc. pen
c) dell'art. 606 cod. proc. pen., in relazione al mancato esame delle questioni sottese all'atto di appello - non è consentito dalla legge in sede di legittimità.
art. 192 cod. proc. pen
Va infatti ricordato il principio consolidato secondo cui: «In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi
da ultimo Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv.
478 del 1972 Rv. 119942
478 del 1972 Rv. 119942 - 01, N.
N. 8315 del 1984 Rv. 166010
119942 - 01, N. 8315 del 1984 Rv. 166010 - 01, N.
N. 1304 del 1986 Rv. 171854
166010 - 01, N. 1304 del 1986 Rv. 171854 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPINELLI OLGO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 04/04/1968 SPINELLI KEVIN nato ad ATRI il 19/12/1993 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Spinelli Olgo e Spinelli Kevin ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato quella del Tribunale di Urbino che aveva affermato la penale responsabilità dei ricorrenti, condannandoli alla pena di anni 2 mesi 9 giorni 10 di reclusione ed euro 666,00 di multa per i reati di furto in abitazione aggravato e per la contravvenzione punita dagli artt. 110 e 770 cod. pen.; Considerato che il primo di ricorso proposto dall'Avv. Ferrara - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla misura della pena irrogata - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il motivo di ricorso che nel caso in esame contesta l'eccessività della pena è, inoltre, manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi t7( enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 15 e ss. della sentenza impugnata). D'altro canto, deve anche osservarsi come l'appello non proponeva alcuna censura sul punto della dosimetria della pena, cosicché il motivo proposto è inedito, in violazione di quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;

Considerato che il primo motivo di ricorso dell'Avv. Rossoli - che lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex lett.

c) dell'art. 606 cod. proc. pen., in relazione al mancato esame delle questioni sottese all'atto di appello - non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Va infatti ricordato il principio consolidato secondo cui: «In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). Per altro, il motivo è generico. Il ricorrente, infatti, omette di indicare specificamente quale doglianza del gravame non sia stata esaminata dai Giudici di appello, così impedendo a questa Corte di esercitare il proprio sindacato di legittimità; Considerato che il secondo motivo di ricorso dell'Avv. Rossoli - che lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato previsto dall'art. 707 cod. pen. - è manifestamente infondato. Infatti, consolidato è il principio per il quale - cfr. da ultimo Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410 - 01 - in tema di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, previsto dall'art. 707 cod. pen., è sufficiente ai fini della configurabilità del reato il suddetto possesso o la loro immediata disponibilità, incombendo all'imputato l'obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti presso di lui. (conf. 478 del 1972 Rv. 119942 - 01, N. 8315 del 1984 Rv. 166010 - 01, N. 1304 del 1986 Rv. 171854 - 01).

Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto la materiale disponibilità, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare denunciando travisamento, sul punto, ma la doglianza è invece assertiva e generica e non si confronta con la conclusione probatoria della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che ii ricorsa) deviessere dichiarat®. inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 202