Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6636/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for theft conviction, ruling remote police monitoring does not negate consummated possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6636/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Luciano Russo inadmissible, upholding his conviction for theft. Russo argued that police surveillance prevented the consummation of the crime, but the court found this interpretation contrary to established case law. The decision confirms that remote monitoring by authorities does not negate the defendant's autonomous possession of stolen goods once acquired.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.: The crime of theft is consummated when the perpetrator acquires full, autonomous, and effective possession of the stolen item, even if briefly interrupted by remote police monitoring, which does not constitute interference by the victim or their agents.

Parole chiave

Generato dall'IA
theft consummated remote police monitoring autonomous possession criminal appeal inadmissible art 624 code penal danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia materiale elettrico e apparecchiature radio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n. 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 17715, del 16/04/2025, Ibo Izet
Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S.
Sez. 5, n. 26749, Ouerghi
Sez. 5, n. 26749, Ouerghi, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO LUCIANO (CUI: 01D30M7) nato a ROMA il 06/12/1982 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luciano Russo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale capitolino, che lo condannava alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 180,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione e errata applicazione degli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. - è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che, integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza (in particolare, Sez. 5, n. 17715, del 16/04/2025, Ibo Izet, Rv. 288010 che in motivazione ha precisato che non ha rilevanza, ai fini della configurabilità della fattispecie nella forma consumata, l'osservazione a distanza della polizia, sia in quanto frutto di un'iniziativa occasionale, sia in quanto costituisca l'esito di una pregressa attività di indagine già in corso a carico del reo; vedi anche Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016;

Sez. 5, n. 26749, Ouerghi, Rv. 267266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consigliere este