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Ordinanza — n. 6634/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise recidivism and mitigation arguments in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6634/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reduction of the sentence and refusal of generic mitigating circumstances, arguing procedural violations and legal errors. The court rejected these claims because the recidivism argument was not properly raised in the second instance, and the mitigation argument was deemed too generic and unsupported by specific facts.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds for cassation were not previously deduced as specific reasons for appeal in the second instance, and arguments regarding the refusal of mitigating circumstances must be specific rather than generic.

Parole chiave

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inadmissibility appeal recidivism requirement generic mitigation second instance procedure cassation grounds uso di false generalità uso di un documento falso documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 99 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
• Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 comma 1 lett.
art. 62-bis cod. pen
• Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCIA ALESSANDRO nato a ROMA il 23/09/1970 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alessandro De Lucia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Roma, rideterminando la pena in anni tre, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per i reati di cui agli artt. 497-bis, primo comma, e 495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., circa la sussistenza della recidiva ex art.99 cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, e comunque anche dall'esame dell'atto di appello e della memoria difensiva depositata in secondo grado;

• Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). A ben vedere la Corte territoriale, in sintonia con il principio ora richiamato, rileva come le circostanze attenuanti non possano riconoscersi individuando come fattori ostativi decisivi le modalità del fatto - pluralità di documenti falsi utilizzati e detenuti - plurime condotte illecite, precedenti penali dell'imputato anche specifici. Con tali argomenti non si confronta il ricorrente che si limita a lamentare l'omessa valutazione delle condizioni soggettive dell'imputato, in modo generico, cosicché il motivo è sia aspecifico che manifestamente infondato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio