Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning and failure to request evidence re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of a conviction based on police testimony regarding photographic identification, arguing the evidence was improperly admitted or the reasoning flawed. The Court rejected these claims, noting the testimony was a valid declarative statement and that the appeal failed to provide specific grounds for re-evaluating the evidence or properly correlate its arguments with the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible if they lack a necessary correlation with the reasons underpinning the contested decision or fail to specify the precise grounds for challenging the factual or legal assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERREIRA BAPTISTA SERGIO MANUEL nato in PORTOGALLO il 13/08/1981 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Baptista Sergio Manuel Ferreira ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Cuneo, che condannava il ricorrente alla pena di anni due di reclusione ed euro 618,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è manifestamente infondato in quanto possono formare oggetto della testimonianza "de relato" del personale di polizia giudiziaria i risultati dell'individuazione fotografica poiché essa consiste in una dichiarazione ricognitiva resa da un teste della propria percezione visiva (Sez. 5, n. 5701 del 05/11/2021, deo. 2022, Chimenti, Rv. 282779 - 01; conf.
N. 5265 del 1998 Rv. 210472 - 01): cosicché, nel patrimonio probatorio ha fatto ingresso l'esito positivo delle individuazioni della persona dell'imputato - a mezzo album fotografico e visione del filmato, operate dal teste De Stefano - delle quali ha riferito il teste di polizia giudiziaria. Inoltre, tale esito è stato anche riscontrato dalla dichiarazione della persona offesa, che narrò di aver visto l'imputato aggirarsi nei pressi della propria camera. Pertanto, non si coglie alcun vizio di motivazione, tanto più che il motivo insiste nel ritenere inutilizzabile la dichiarazione acquisita del teste De Stefano, ritenuto in primo grado irreperibile, senza valutare che la Corte di appello abbia già escluso l'utilizzabilità della dichiarazione De Stefano, cosicché il motivo è del tutto aspecifico, sul punto, non confrontandosi con la sentenza impugnata e non risultando decisiva la doglianza.
Il ricorrente, infatti, ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Infine, nella sua seconda parte il motivo di ricorso è versato in fatto, chiedendosi a questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio non consentita, in assenza della deduzione puntuale di travisamento; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 gennaio