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Ordinanza — n. 6623/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal criticism and generic alternative assessment arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6623/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Grassano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Grassano challenged a second-instance conviction for false attestation of personal quality, arguing violations of Article 495 of the Penal Code regarding subjective intent and the act's offensiveness. The court rejected these claims as manifestly unfounded and lacking specific legal criticism, noting the arguments were merely generic alternatives to the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to provide a specific legal criticism of the decision and instead offers generic alternative assessments of the facts or law without effectively censuring the judgment.

Parole chiave

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false attestation subjective intent inadmissible appeal generic arguments court costs ammende per infrazione procedurale spese di difesa ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
di cui al capo 5); considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 495 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Art. 186 Cost.
art. 495 cod. pen
di cui al capo 5); considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 495 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2676 del 5/11/2021, Dell'Orno
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSANO GIUSEPPE nato a SAN SEVERO il 26/08/1983 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe Grassano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 495, 61, comma 1, n. 2, cod. pen. di cui al capo 5); considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 495 cod. pen. e il vizio di motivazione, segnatamente in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e dell'offensività del fatto - è manifestamente infondato poiché «nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico» (Sez. 5, n. 2676 del 5/11/2021, Dell'Orno, Rv. 282650 -01) e del privo di specificità in ordine al difetto di offensività del fatto; - il secondo motivo - che denuncia l'illogicità della motivazione circa l'omessa valutazione degli elementi decisivi ai fini dell'esclusione del dolo - non contiene una effettiva censura di legittimità alla decisione impugnata ma prospetta, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis