Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to generic arguments and lack of specific legal censure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Pedico and Porcelluzzi inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued the lower court's reasoning was illogical regarding the victim's credibility, specifically citing the time elapsed between the crime and the report and the lack of corroboration. The court rejected these claims as patent genericities rather than valid legal challenges, noting that the time gap and absence of independent corroboration were not dispositive factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must contain specific legal censure; generic re-evaluation of evidence or factual appreciation without pointing to specific legal errors renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PEDICO GABRIELE (CUI 05I0U6Y) nato a BARLETTA il 01/11/1971 PORCELLUZZI MICHELE nato a BARLETTA il 27/06/1977 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Gabriele Pedico e Michele Porcelluzzi ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt., 56, 110, 624-bis cod. pen.; considerato che i ricorsi, che formulano un unico motivo del medesimo tenore, denunciando l'illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato, con assunti patentemente generici, un diverso apprezzamento del compendio probatorio (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), segnatamente in ragione del tempo trascorso tra il fatto e la denuncia, dato di per sé non dirimente (cfr., sia pure con riguardo alla presentazione della querela, Sez. 5, n. 41627 del 24/09/2025, I., n.m.), e dell'assenza di riscontri al narrato della persona offesa, ex se non necessari (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento selle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il