Cassation Court dismisses appeal on inadmissibility grounds for defective proof and late submission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Rosato inadmissible due to a lack of effective legal censure and the late submission of a defense memorandum. Rosato argued the theft occurred in a private residence rather than a public official's office, but the court found his arguments merely reiterated evidentiary defects without challenging the trial record. Consequently, the appeal was rejected, and Rosato was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to effectively challenge the lower court's decision or if a defense memorandum is submitted after the statutory deadline has expired.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSATO FRANCESCO nato a FASANO il 11/04/1979 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Francesco Rosato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale; considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione in ordine alla commissione del fatto in luogo di privata dimora -, lungi dal muovere effettive censure di legittimità al provvedimento impugnato, prospetta irritualmente in questa sede il difetto di prova e contesta la fondatezza e l'attendibilità delle dichiarazioni rese in denuncia dalla persona offesa (richiamando a confutazione l'esito della ricerca su fonti aperte), non denunciando il travisamento della prova e, comunque, offrendo allegazioni in contrasto con il principio secondo cui, in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni. (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; ritenuto, infine, che non deve tenersi conto della memoria, depositata dal difensore della parte civile il 22 gennaio 2026 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 28 gennaio 2026, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; e che, dunque, il ricorrente non deve essere condannato a rifondere alla medesima parte civile le spese del presente giudizio di legittimità (cfr.
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così