Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 6612/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for attempted theft and fraud due to expiration of the seven-year statute of limitations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6612/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the statute of limitations had expired for the charged offenses. The appellant argued for leniency and procedural errors regarding witness testimony and expulsion, but the court found the crimes committed in 2017 were no longer prosecutable. Consequently, the conviction was voided as the offenses were extinguished by the passage of time.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 160 cod. pen.: The statute of limitations extinguishes criminal liability when the prescribed period elapses, rendering the conviction void even if procedural defenses are raised.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations extinction of offenses attempted theft fraud criminal liability procedural defense annulment without remittal permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 160 cod. pen.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
art. 235 cod. pen
Con il quarto motivo sono stati lamentati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, con riferimento all'espulsione dell'imputato dal territorio nazionale ex art. 235 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OROSANU MARIUS AUREL nato il 25/02/1982 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 1° luglio 2024 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della prima decisione, ha determinato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna di Orosanu Marius Aurei per i delitti aggravati di tentato furto in abitazione (capo 1. della rubrica) e simulazione di reato (capo 3).

2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il reato di cui al capo 1. 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione della legge processuale penale e il vizio di motivazione in ordine alla condanna dell'imputato per il reato di cui al capo 3., segnatamente in riferimento all'escussione del teste Adamo Perno. 2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo sono stati lamentati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, con riferimento all'espulsione dell'imputato dal territorio nazionale ex art. 235 cod. pen.

3. È dirimente osservare che non sono manifestamente infondati il primo motivo di ricorso, nella parte in cui muove censure relative ai riscontri individualizzanti della chiamata in correità a carico dell'imputato, e il quarto motivo, che denuncia il vizio di motivazione a proposito dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza personale facoltativa dell'espulsione (segnatamente, con riguardo alla pericolosità sociale del ricorrente alla luce di quanto dedotto con l'atto di appello). Deve, pertanto, rilevarsi che il termine di prescrizione, di sette anni e sei mesi, è spirato in data 8 agosto 2025 per il delitto di cui al capo 1. (commesso il 9 febbraio 2017) e in data 8 novembre 2024 per il delitto di cui al capo 3. (commesso il 10 febbraio 2017), tenuto conto dell'interruzione e della sospensione di giorni 60 per legittimo impedimento difensore (che ha determinato il differimento al 16 marzo 2023 dell'udienza del giorno 10 novembre 2022: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.).

E disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati s o estinti per prescrizione. Così