Italian Supreme Court dismisses appeal for theft conviction regarding public exposure aggravating circumstance and procedural admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Simone Falcone inadmissible, confirming his conviction for theft with aggravating circumstances. The court rejected the argument that video surveillance systems preclude the 'exposure to public faith' aggravation, citing established precedent that such systems merely aid identification rather than prevent the crime. Additionally, the court dismissed the new claim regarding Article 131-bis as it was not properly raised before the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, comma 3, cod. pen.; Art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if the ground relies on a new legal question not previously debated or if the aggravating circumstance of exposure to public faith remains valid despite the existence of video surveillance systems.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCONE SIMONE nato a CASARANO il 27/09/1994 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Simone Falcone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e prospetta il difetto della condizione di procedibilità - è manifestamente infondato, in quanto: - «in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 - dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01); - in ogni caso, la procedibilità non muta per la sussistenza dell'aggravante della esposizione a pubblica fede (cfr. art. 624, comma 3, cod. pen.) e, nella specie, è presente in atti la querela sporta il 3 novembre 2017 da Alessandro Fai (atto che contiene espressamente la richiesta di punizione); rilevato che il secondo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.