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Ordinanza — n. 6608/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific evidence of trial error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6608/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Orazio Spinella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Spinella challenged the appellate court's sentencing and fact-finding regarding charges of assault and threats, arguing violations of substantive and procedural law. The court rejected these claims as manifestly unfounded and generic, noting that the lower court correctly applied recent legislative novelties regarding witness testimony and properly assessed recidivism without needing further review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded, or lack the necessary specificity to demonstrate a violation of law or a distortion of evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity recidivism assessment witness testimony ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 612, comma 2 cod. pen.
(capo 1 della rubrica) e art. 612, comma 2, cod.
Art. 152, comma 3, n. 1 cod. pen.
150 del 2022, dell'art. 152, comma 3, n.
Art. 142, comma 3, lett. d-bis disp. att. cod. proc. pen.
pen., e dell'art. 142, comma 3, lett.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
268360 - 01; sia perché il ricorso non muove puntuali censure al riferimento delle dichiarazioni del teste, da parte della Corte di merito, a una precedente aggressione); e nel resto ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso; considerato che il terzo motivo - che la violazione degli art. 133 e 99 cod.
Art. 99 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
260841 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 512 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025
Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv.
Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016
pen., che hanno codificato l'orientamento espresso da Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv.
Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014
281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLA ORAZIO nato a REGGIO CALABRIA il 24/10/1983 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Orazio Spinella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che - per quel che qui rileva - ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionato e ne ha confermato la penale responsabilità per i delitti di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen. (capo 1 della rubrica) e art. 612, comma 2, cod. pen. (capo 2); considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta la violazione della legge penale sostanziale e processuale nonché il vizio di motivazione - è manifestamente infondato e generico in quanto, come correttamente esposto già dalla Corte di merito, alla luce di quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. spec.

Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 287746 - 02), a seguito della novella, da parte del d. Igs. n.. 150 del 2022, dell'art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen., e dell'art. 142, comma 3, lett. d-bis, disp. att. cod. proc. pen., che hanno codificato l'orientamento espresso da Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239-01), non constano elementi per attribuire la mancata comparizione della persona offesa, per rendere testimonianza, alla mancata della volontà di persistere nella querela (poiché essa risulta derivata unicamente dall'impossibilità di rintracciarla cui ha fatto seguito l'acquisizione delle sue dichiarazioni ex art. 512 cod. proc. pen.); il ricorso nulla deduce con riguardo a tale ultimo profilo;

è del tutto privo di specificità pure in ordine al pregiudizio patito dalla difesa in ordine all'«approfondimento dei fatti»; e prospetta un alternativo apprezzamento di fatto, peraltro tramite enunciati assertivi, in ordine alla gravità della minaccia; considerato che il secondo motivo - che denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla ricostruzione dei fatti - è generico e versato in fatto, in quanto non ha denunciato il travisamento della prova (segnatamente, della deposizione del teste Tornatola) con la necessaria specificità (sia perché il travisamento non può essere ritualmente dedotto mediante la riproduzione o il richiamo parcellizzato degli elementi probatori:

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; sia perché il ricorso non muove puntuali censure al riferimento delle dichiarazioni del teste, da parte della Corte di merito, a una precedente aggressione); e nel resto ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso; considerato che il terzo motivo - che la violazione degli art. 133 e 99 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale, quanto alla recidiva, non si è limitata ad apprezzare soltanto i precedenti dell'imputato ma ha chiarito come il suo agire criminale ne abbia palesato la spiccata pericolosità, facendo riferimento pure alle modalità allarmanti del fatto (commesso in danno di un soggetto vulnerabile), negando per tale ragione (e in mancanza di elementi passibili di favorevole valutazione) i presupposti per concedere le attenuanti generiche; si tratta di un'argomentazione congrua, logica e conforme al diritto, che ha indicato gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale riservato al Giudice di meito (cfr.

Sez. 2, n.i t 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e che non può essere in questa sede utilmente sindacata (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del