Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated theft, ruling arguments lack legal specificity and constitute inadmissible merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Mario Stillitano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Stillitano challenged his conviction for aggravated theft by arguing for alternative factual reconstructions and a more favorable assessment of mitigating circumstances, but the court found these arguments lacked the required legal specificity. The court ruled that the appeal essentially sought a re-evaluation of the case merits, which is prohibited at this stage, and contained erroneous assertions regarding sentencing principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.: Appeals against criminal judgments must cite specific legal violations; generic arguments seeking a re-evaluation of facts or merits are inadmissible and constitute a ground for dismissal with costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STILLITTANO MARIO VINCENZO nato a REGGIO CALABRIA il 05/12/1966 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Mario Stillitano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione delle legge penale e il vizio di motivazione, segnatamente in ordine all'attribuzione del fatto all'imputato - non contiene censure di legittimità ma prospetta un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto e ne offre la lettura ritenuta preferibile senza addurre il travisamento della prova (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il secondo motivo - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze - parimenti finisce col perorare una più favorevole valutazione di merito, non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione che indicato in maniera congrua e logica le ragioni per cui ha confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze, richiamando in particolare la gravità del fatto anche alla luce dell'entità del danno cagionato e la negativa personalità dell'imputato (tratta dai suoi precedenti), profili non oggetto di specifica censura con il ricorso (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il terzo motivo - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena - è del tutto provo di specificità poiché, al di là del richiamo di taluni princìpi giurisprudenziali, contiene una prospettazione generica e l'asserto erroneo secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non consentirebbe di considerare, nella determinazione della pena, i precedenti penali dell'imputato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a m Così de