Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal censure and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lacatus Ana Maria inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that mitigated her sentence for aggravated burglary, arguing violations of procedural and substantive law. The court rejected these claims because the arguments lacked specific legal censure, relied on assertive factual assertions, and failed to properly address the alleged omissions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.; Art. 624-bis, 625 n. 2 e 4, c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of complaint do not contain specific legal censure but instead offer alternative factual reconstructions or generic assertions without precise legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACATUS ANA MARIA nato il 20/11/1992 avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Lacatus Ana Maria ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della sentenza di primo, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen.- è manifestamente infondato, in quanto: - con riferimento alla sentenza di appello, «la sottoscrizione della sentenza richiede, ai sensi dell'art. 546, comma primo, lett. g), cod. proc. pen., l'apposizione della firma del giudice estensore - e qualora si tratti di giudice collegiale, anche del presidente - in calce all'ultima pagina della sentenza; la mancanza della sigla del giudice su ogni foglio della sentenza non determina, pertanto, alcuna nullità, configurando, al più, una mera irregolarità» (cfr.
Sez. 5, n. 21052 del 18/12/2003 - dep. 2004, Mazzaferro, Rv. 229181 - 01; Sez. 1, n. 33029 del 13/07/2012, Zampetti, Rv. 253432 - 01; Sez. 2, n. 27825 del 30/04/2019, Esposito, Rv. 276726 - 01); non discende alcuna nullità dalla correzione vergata a mano del numero del registro sentenza («n. 1407/2025», ove è corretta la sola cifra «5»), non essendovi neppure contestazione sulla data di emissione della sentenza e su quella del suo deposito in cancelleria, né dalla mancata numerazione delle pagine dell'epigrafe e dalla presenza in essa di uno spazio banco non barrato che segue le conclusioni delle parti (non avendo la difesa neppure dedotto che quanto indicato nell'epigrafe non inerisca al presente giudizio né prospettato l'erroneità di tali dati); - quanto alla sentenza di primo grado, l'erronea indicazione del numero di registro delle sentenza (n. 444/2013 in vece di 444/2023) integra un mero errore materiale che risulta già corretto dal Tribunale con provvedimento del 3 novembre 2023; considerato che il secondo motivo - che lamenta la violazione degli artt. 624-bis e 625 n. 2 e 4 cod. pen. - non contiene censure di legittimità ma prospetta un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto (peraltro tramite enunciati assertivi) e ne offre la lettura ritenuta preferibile senza addurre il travisamento della prova (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il terzo motivo - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione della legge penale sostanziale e processuale, in riferimento alla mancata concessione dei benefici richiesti - si affida a enunciati del tutto assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e al generico rimando ai motivi di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am