Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated theft, ruling prescription period was not interrupted by special aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Antonio Pulinas inadmissible, confirming his conviction for aggravated theft. The appellant argued for a violation of law regarding the non-declaration of prescription, but the court found this claim manifestly unfounded. The court ruled that special aggravating circumstances do not interrupt the prescription period, meaning the statute of limitations had already expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 3; Art. 69 cod. pen.; The judgment on prescription must consider special aggravating circumstances even when balancing them against mitigating factors, as Article 157 excludes the application of Article 69 regarding the maximum penalty determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULINAS ANTONIO nato a CATANZARO il 22/04/1990 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; *
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Antonio Pulinas ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.); considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato - è manifestamente infondato: - in quanto, «ai fini della prescrizione del reato occorre tener conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale» - quali quelle ritenute nella specie (cfr. art. 625, comma 2, cod. pen.) - «anche ove le stesse siano considerate equivalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01; cfr. pure sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059-01); e il ricorso, al riguardo, richiama precedenti del tutto inconducenti; - con la conseguenza che non è decorso il termine di prescrizione del reato in imputazione (commesso il 11 maggio 2017), pari a 12 anni e 6 mesi, tenuto conto dell'interruzione (cfr. artt. 157, 160, comma 2, e 161, comma 2 cod. pen.); - e non può venire al riguardo il vizio di motivazione, che non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05) che, come esposto, non ricorre; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos