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Ordinanza — n. 6603/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on aggravated defamation, ruling nullity claim inadmissible due to relative nature and late filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6603/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gabriele Carchidi inadmissible regarding his conviction for aggravated defamation. Carchidi argued that the preliminary hearing notice lacked a mandatory warning about consequences of non-appearance, violating procedural nullity rules. The court rejected this claim because such nullity is relative and the defect was raised too late in the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 419, comma 7, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The nullity arising from the absence of a warning in a preliminary hearing notice is relative and must be raised in the first instance; late deduction renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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aggravated defamation procedural nullity relative nullity preliminary hearing inadmissible appeal late objection court costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 419, comma 7, cod. proc. pen.
Rilevato che Gabriele Carchidi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di diffamazione; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 419, commi 1 e 7, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
287053 - 01) e il vizio, come per vero esposto nello stesso ricorso, è stato dedotto con l'atto di appello e, dunque, tardivamente; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
Art. 420-bis cod. proc. pen.
Art. 420-ter cod. proc. pen.
Art. 420-quater cod. proc. pen.
Art. 420-quinquies cod. proc. pen.
Art. 420-sexies cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
287053 - 01) e il vizio, come per vero esposto nello stesso ricorso, è stato dedotto con l'atto di appello e, dunque, tardivamente; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 39481 del 02/07/2024
con riferimento dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non contenente l'avvertimento all'imputato circa le conseguenze della mancata comparizione ha natura relativa» (Sez. 3, n. 39481 del 02/07/2024, L., Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; jr,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gabriele Carchidi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di diffamazione; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 419, commi 1 e 7, cod. proc. pen. e, dunque, la nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare poiché difettava l'avvertimento all'imputato che, qualora non fosse comparso, si sarebbero applicate le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420 -quater, 420 -quinquies e 420 -sexies dello stesso codice - è inammissibile poiché «la nullità prevista dall'art. 419, comma settimo, cod. proc. pen. con riferimento dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non contenente l'avvertimento all'imputato circa le conseguenze della mancata comparizione ha natura relativa» (Sez. 3, n. 39481 del 02/07/2024, L., Rv. 287053 - 01) e il vizio, come per vero esposto nello stesso ricorso, è stato dedotto con l'atto di appello e, dunque, tardivamente; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna tld ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28