Sentenza — n. 6599/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 18 marzo 2025 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Bari il 16 giugno 2023, per quel che qui rileva, ha condannato Francesco Antonio Mongiello colpevoli per il delitto di cui agli artt. 56, 624-bis, comma 2, cod. pen. (in concorso con altro imputato).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen; Sentenza — n. 6599/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Non deve tenersi conto della memoria, depositata dal difensore il 19 gennaio 2026 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 28 gennaio 2026, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONGIELLO FRANCESCO ANTONIO nato a BITONTO il 06/01/1996 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 18 marzo 2025 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Bari il 16 giugno 2023, per quel che qui rileva, ha condannato Francesco Antonio Mongiello colpevoli per il delitto di cui agli artt. 56, 624-bis, comma 2, cod. pen. (in concorso con altro imputato).
2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato Mongiello Francesco Antonio, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati prospettati: - il vizio di motivazione, in quanto la riforma in peius si fonderebbe su una rilettura alternativa del medesimo compendio probatorio apprezzato dal Tribunale ma non costituirebbe la necessaria motivazione rafforza ma in tribunale per assolverlo (primo motivo); - la violazione dell'art. 110 cod. pen. rispetto al ritenuto concorso nel fatto dell'imputato; in particolare, non si comprenderebbe perché la Corte di merito avrebbe qualificato come contributo agevolatore del fatto commesso da altri e gli avrebbe attribuito l'elemento soggettivo (secondo motivo).
3. Non deve tenersi conto della memoria, depositata dal difensore il 19 gennaio 2026 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 28 gennaio 2026, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01).
4. I motivi di ricorso non sono manifestamente infondati. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il 18 maggio 2025 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 18 novembre 2017), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione e non constando sospensioni utili, neppure ai sensi dell'art. 159, comma 2, nn. 1 e 2 cod. pen. come inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ai reati, come quello sub iudice, commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.). Deve, dunque, disporsi l'annullamento senza rinvio, limitatamente al ricorrente, del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché-il reato è estinto per prescrizione. Così deci