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Ordinanza — n. 6598/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally submitted the petition instead of a registered lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6598/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defendant personally submitted the petition rather than having it signed by a registered defense lawyer. The court relied on established precedent that criminal appeals must be submitted by counsel to avoid personal submission, a requirement reinforced by legislative amendments. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Criminal appeals must be submitted by a registered defense lawyer; personal submission by the defendant renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal submission of petition registered defense lawyer requirement de plano inadmissibility procedural costs and fine requisito della firma autografa atto privo di sottoscrizione petizione in giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
281475 - 01) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 495 cod. pen
Rilevato che Michele Larovere ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; rilevato che il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAROVERE MICHELE nato a CANOSA DI PUGLIA il 30/07/1980 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Michele Larovere ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; rilevato che il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»), «essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso» (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa d a mende. Così deciso il