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Ordinanza — n. 6594/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible for failing to allege evidence distortion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6594/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Cristian Di Novi inadmissible due to its generic nature and lack of specific factual allegations. The appellant argued for a lighter sentence based on alternative factual reconstructions without proving any distortion of evidence. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 125 comma 3, 546 co. 1 lett e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is patentely generic and contains merely assertive allegations without alleging a distortion of evidence.

Parole chiave

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generic appeal inadmissible appeal distortion of evidence procedural costs penalty fund fine ammende per infrazione procedurale pagamento dell'ammenda spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 125 comma 3 of the Code of Criminal Procedure
Art. 546 co. 1 lett e) of the Code of Criminal Procedure
Art. 110 of the Penal Code
Art. 56 of the Penal Code
Art. 624-bis of the Penal Code
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NOVI CRISTIAN nato a CASTROVILLARI il 03/01/1990 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; 4 p ----i-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Cristian Di Novi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per tentato furto con strappo aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 125, comma 3, 546, co. 1, lett e), cod. proc. pen., nonché degli artt. 110, 56, 624-bis cod. pen. -, è patentemente generico e versato in fatto, poiché contiene allegazioni del tutto assertive volte a perorare un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/0