Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible for failing to allege evidence distortion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Cristian Di Novi inadmissible due to its generic nature and lack of specific factual allegations. The appellant argued for a lighter sentence based on alternative factual reconstructions without proving any distortion of evidence. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125 comma 3, 546 co. 1 lett e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is patentely generic and contains merely assertive allegations without alleging a distortion of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NOVI CRISTIAN nato a CASTROVILLARI il 03/01/1990 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; 4 p ----i-
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Cristian Di Novi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per tentato furto con strappo aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 125, comma 3, 546, co. 1, lett e), cod. proc. pen., nonché degli artt. 110, 56, 624-bis cod. pen. -, è patentemente generico e versato in fatto, poiché contiene allegazioni del tutto assertive volte a perorare un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/0