Cassation appeal dismissed for inadmissibility as expert report absence is not decisive proof under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonello Silvestri inadmissible regarding his conviction for the crime of Article 610 of the Penal Code. Silvestri argued that the lower court failed to order a forensic examination required by Article 606 of the Code of Criminal Procedure, claiming this constituted a violation of procedural rights. The court rejected this claim, ruling that expert reports are neutral means of proof not subject to party discretion and do not qualify as decisive proof under the cited statutory provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 495, comma 2, cod. proc. pen.: The absence of a forensic examination does not constitute a ground for cassation appeal as expert reports are neutral proof means lacking decisive character.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ,ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI ANTONELLO nato a CAMPOBASSO il 26/12/1959 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Antonello Silvestri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per il mancato espletamento di una perizia - è manifestamente infondato, atteso che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (cfr.
Sez. U, n. 38746 del 23/03/2017, Rv. 270936 - 01); e la Corte di merito ha, comunque, indicato in maniera congrua e logica gli elementi di prova convergenti (cfr. spec. p. 5 della sentenza impugnataI - di cui non è stato dedotto il travisamento (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) - sulla scorta dei quali ha escluso i presupposti per disporre la chiesta perizia; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; e che l'imputato non deve essere condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della parte civile, poiché essa non ha in alcun modo argomentato sui motivi di impugnazione proposti, essendosi limitata a chiedere la conferma della sentenza in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e alla condanna al risarcimento del danno, oltre alla condanna pure alla rifusione delle spese (cfr.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così d