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Sentenza — n. 6590/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for death of defendant under Italian Criminal Procedure Code articles 150 and 129.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6590/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance conviction without remittal due to the death of the defendant, Giuseppina Albertini. Although the defense argued for the extinction of the crime based on her death certificate submitted after the appeal, the court applied the mandatory provisions of the Criminal Procedure Code. Consequently, the legal relationship was deemed exhausted, rendering any substantive acquittal impossible and necessitating the immediate annulment of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 150 c.p.; Art. 129 c.p.p.: Upon the death of the accused after the filing of the appeal, the crime is extinguished, requiring the immediate annulment of the conviction without remittal as the procedural relationship is exhausted.

Parole chiave

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extinction of crime death of accused annulment without remittal Criminal Procedure Code procedural exhaustion ritiro della querela penale termine di prescrizione disposizione a causa di morte

Disposizioni normative citate

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Art. 150 c.p.
Art. 129 c.p.p.
pen.) e disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, «risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.
art. 533 cod. proc. pen
pen.), con il quale ha prospettato la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen.
artt. 150 cod. pen
Alla luce del decesso dell'imputata in data successiva alla proposizione del ricorso, deve rendersi immediata declaratoria di estinzione del reato per cui era stata resa sentenza di condanna (artt. 150 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016
pen.» (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBERTINI GIUSEPPINA nato a MAIRANO il 18/01/1937 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; __./7

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del giorno 8 maggio 2025 la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Giuseppina Albertini per i delitti di cui agli artt. 392 e 624-bis cod. pen.

2. Avverso la decisione di appello il difensore dell'imputata ha presentato ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha prospettato la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità dell'Albertini.

3. Il difensore dell'imputata ha fatto pervenire memoria, cui ha compiegato il certificato di morte di Giuseppina Albertini, che risulta deceduta il 17 dicembre 2025; e ha chtto la declaratoria di estinzione del reato per morte del reo.

4. Alla luce del decesso dell'imputata in data successiva alla proposizione del ricorso, deve rendersi immediata declaratoria di estinzione del reato per cui era stata resa sentenza di condanna (artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.) e disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, «risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputata. Così deciso il 28