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Ordinanza — n. 6587/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for new grounds and lack of specific criticism of appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6587/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant raised new arguments regarding the misclassification of the crime and the absence of statutory mitigation, which the court rejected as inadmissible since they were not properly developed in the lower court. The court held that these issues could not be raised for the first time at the cassation level without specific criticism of the appellate judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: New grounds of appeal not previously developed or specific criticisms of the lower court's reasoning render a cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal new grounds of appeal lack of specific criticism cassation procedure court costs and fine furto aggravato appropriazione indebita e appropriazione di poca entità appropriazione semplice

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 616, c.p.p.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.
Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari
Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPAGNA UMBERTO nato a PESCARA il 21/05/1991 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Umberto Rapagna ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624 e 61, n. 1, cod. pen.; rilevato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione della legge penale in ragione della mancata riqualificazione del fatto in appropriazione indebita ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e delle attenuanti generiche - è inedito e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); il che esime dal dilungarsi per osservare che esso si affida a enunciati del tutto assertivi ed è manifestamente infondato, atteso che il delitto di appropriazione indebita ricorre - in vece del furto - in presenza del possesso del bene in capo all'agente (qui neppure dedotto; cfr.

Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749 - 01); considerato che il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione resa in merito alla colpevolezza - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ende. Così