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Ordinanza — n. 6586/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of statutory basis for alleged procedural violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6586/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mbaye Diouf inadmissible because the alleged violation of procedural rules regarding victim notification lacks any statutory foundation. The appellant argued that the trial judge failed to inform the victim of the right to refile the complaint, citing Articles 90 bis and 152 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim as unfounded since no legal provision mandates such notification, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 90 bis cod. proc. pen.; Art. 152 cod. pen.: The court holds that an appeal based on the alleged violation of these provisions is inadmissible when no statutory norm requires the informing of the offended party of the right to refile the complaint.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility victim notification requirement retrial complaint right procedural violation claim court costs and fine ammende per infrazione procedurale procedure di ricorso ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 90 bis cod. proc. pen.
Art. 152 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
poiché il Magistrato procedente avrebbe dovuto informare la persone offesa della facoltà di rimettere la querela - è manifestamente infondato in quanto nessuna norma prevede quanto assunto nel ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 624 cod. pen
Rilevato che Mbaye Diouf ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la sentenza condannando per il reato di cui all'art. 624 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si lamenta la violazione del combinato disposto degli artt.
artt. 90 bis cod. proc. pen
pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si lamenta la violazione del combinato disposto degli artt. 90 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
poiché il Magistrato procedente avrebbe dovuto informare la persone offesa della facoltà di rimettere la querela - è manifestamente infondato in quanto nessuna norma prevede quanto assunto nel ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOUF MBAYE nato il 04/01/1986 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mbaye Diouf ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la sentenza condannando per il reato di cui all'art. 624 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si lamenta la violazione del combinato disposto degli artt. 90 bis cod. proc. pen. e 152 cod. pen. poiché il Magistrato procedente avrebbe dovuto informare la persone offesa della facoltà di rimettere la querela - è manifestamente infondato in quanto nessuna norma prevede quanto assunto nel ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a Così deciso il 28/01/