Cassation court dismisses appeal on probation suspension, ruling prior suspension applied despite new security decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the request to suspend the sentence under Article 147 of the Penal Code. The appellant argued that the new Security Decree should apply retroactively to her pregnancy-related request, but the court found the prior suspension already valid under previous law. Consequently, the court held that the refusal to grant a pure suspension stemmed from a concrete assessment of her dangerousness rather than a legal violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 147 comma 3 ord. pen.; Art. 47 comma 1 ter ord. pen.: The court cannot apply a new security decree retroactively to override a previously granted sentence suspension if the original decision was based on valid statutory grounds and a concrete assessment of dangerousness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6499/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 17/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 929/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 32061/2025* * MONACO Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nata a * * BOSNIA ERZEGOVINA il 04/04/1989avverso l ordinanza del 27/05/2025 del * * di Torinodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di * di Torinoha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di differimento pena exart. 147 comma 3 ord. pen. proposta da * * in considerazione del proprio stato digravidanzaRilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 47 comma 1 ter ord. pen. e 15 d.l. n. 48 del 2025 evidenziando che nelcaso in esame il differimento della pena era obbligatorio prima dell entrata in vigore del c.d.Decreto sicurezza e che questo non sarebbe applicabile in quanto il reato è stato commessoin data antecedente per cui una diversa interpretazione sarebbe comunque incostituzionaleRilevato che la doglianza è manifestamente infondata e la questione di legittimitàcostituzionale è irrilevante in quanto alla ricorrente all atto della domanda era già statoapplicato il differimento della pena seppure disposto con le forme contenitive di cui all art.47 comma 1 ter ord. pen. con riferimento all età degli altri figli per cui la preclusione aldifferimento pena puro e semplice non deriva dalla norma censurata ma da unapprezzamento concreto circa il grado di pericolosità della condannata ciò ancheconsiderato che ai sensi della normativa in precedenza vigente in casi analoghi a quello dispecie era previsto che il differimento pena avrebbe potuto al più essere eseguito presso unistituto a custodia attenuata per detenute madri * 1 n. 2358 del 12/10/2023 dep. 2024* 285616 – 01 e alla ricorrente è stata applicata la detenzione domiciliareRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep.2021 F.
Rv 280601 * 2 n. 19411 del 12/03/2019 * * 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6499/2026196/2003 e ss.mm.
Roma lì 17/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 929/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 32061/2025* * MONACO Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nata a * * BOSNIA ERZEGOVINA il 04/04/1989avverso l ordinanza del 27/05/2025 del * * di Torinodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di * di Torinoha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di differimento pena exart. 147 comma 3 ord. pen. proposta da * * in considerazione del proprio stato digravidanzaRilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 47 comma 1 ter ord. pen. e 15 d.l. n. 48 del 2025 evidenziando che nelcaso in esame il differimento della pena era obbligatorio prima dell entrata in vigore del c.d.Decreto sicurezza e che questo non sarebbe applicabile in quanto il reato è stato commessoin data antecedente per cui una diversa interpretazione sarebbe comunque incostituzionaleRilevato che la doglianza è manifestamente infondata e la questione di legittimitàcostituzionale è irrilevante in quanto alla ricorrente all atto della domanda era già statoapplicato il differimento della pena seppure disposto con le forme contenitive di cui all art.47 comma 1 ter ord. pen. con riferimento all età degli altri figli per cui la preclusione aldifferimento pena puro e semplice non deriva dalla norma censurata ma da unapprezzamento concreto circa il grado di pericolosità della condannata ciò ancheconsiderato che ai sensi della normativa in precedenza vigente in casi analoghi a quello dispecie era previsto che il differimento pena avrebbe potuto al più essere eseguito presso unistituto a custodia attenuata per detenute madri * 1 n. 2358 del 12/10/2023 dep. 2024* 285616 – 01 e alla ricorrente è stata applicata la detenzione domiciliareRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep.2021 F.
Rv 280601 * 2 n. 19411 del 12/03/2019 * * 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * MONACO * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * MONACO * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *