Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6498/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of novelty and failure to raise issues in lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6498/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for receiving a falsified license plate, but the court found the new arguments lacked specific connection to the appealed decision and were not raised in the original appeal or appellate proceedings. Consequently, the court rejected the claims as manifestly unfounded and procedurally barred.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when new grounds lack a specific connection to the appealed decision or were not raised in the original appeal and appellate proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of novelty procedural bar failure to raise issues court costs and fine diritto di essere sentito procedura orale corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli
Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G.
120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni» (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

re - ORDINANZA Morfea Carmelo nato a DELIANUOVA il 17/08/1977 avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso proposto nell’interesse di Carmelo Morfea e i motivi aggiunti; precisato in via preliminare che non può essere accolta l'istanza di trattazione orale avanzata dal difensore del ricorrente, atteso che il procedimento viene trattato senza la partecipazione delle parti, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; considerato che i motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per i reati ascritti all’odierno ricorrente, oltre che manifestamente infondati, risultano anche meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confronto con le argomentazioni poste a base della decisione della sentenza impugnata; che, infatti, i giudici di appello, con motivazione confermativa di quella più ampia e dettagliata fornita dal giudice di primo grado, hanno ritenuto sussistente la responsabilità dell’odierno ricorrente, osservando che la targa apposta sul trattore era falsa, così esplicitamente rigettando i correlati motivi di gravame -che la corte territoriale descrive come ai limiti dell'inammissibilità e manifestamente infondati- e confermando la sussistenza del delitto di ricettazione.

In particolare, la corte di appello ha ritenuto configurata la condotta di falsificazione della targa in particolar modo per il logo della Repubblica apposto con targhetta adesiva in luogo di quello che avrebbe dovuto essere impresso in rilievo. Va rilevato come la condotta di falsificazione di targhe venga disciplinata dall'art. 100, comma 14, del codice della strada, che rispetto a essa, rinvia al codice penale, nel cui ambito è riconducibile al novero dei delitti. Va ulteriormente precisato che la condotta di ricettazione è stata rinvenuta nel fatto di avere ricevuto e utilizzato la targa falsa, così che il reato presupposto è costituito proprio dal delitto di falsificazione.

Il ricorrente, d'altro canto, non considera, che la sanzione amministrativa prevista dall'art. 100, comma 12, del codice della strada, sanziona l'uso di targa falsa, ossia una condotta che eventualmente poteva essere contestata in aggiunta e in concorso al delitto di ricettazione; considerato, ancora, che i motivi d'impugnazione presentati con le memorie sopravvenute sono in gran parte inammissibili in quanto privi di collegamento con l'impugnazione principale, dovendosi ricordare che "i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita nella quale la Corte ha ritenuto che costituisce motivo nuovo non ammissibile la doglianza riguardante il difetto di altruità del danaro, poiché essa attiene all'elemento oggettivo mentre, con il ricorso originario, era stata contestata la sola sussistenza dell'elemento soggettivo)" (Sez. 2, n. 17693 del 17/01(2018, Corbelli, Rv. 272821 - 01).

Nel caso di specie i motivi nuovi -fatta eccezione per la parte in cui si insiste nella non configurabilità del delitto di ricettazione e nella configurabilità di un illecito amministrativo- introducono temi del tutto nuovi, quali l'inoffensività delle condotte contestate, la riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche e la configurabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., che non sono stati sollevati con il ricorso principale e -per il vero- non risultano dedotti neanche in appello, dal che discende una seconda ragione d'inammissibilità, atteso che «in tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni» (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore