Criminal appeal dismissed as inadmissible for lack of novelty and failure to raise availability issue on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Silvana Berlingieri's appeal inadmissible, dismissing her challenge regarding the provenance of the stolen bicycle found in her shared residence. The appellate court had already logically rejected the claim that the bicycle belonged to others based on sales records and witness testimony, while noting the appellant offered no explanation for the bike's origin. The Supreme Court ruled that the appellant's new arguments were merely repetitive of previous grounds and failed to meet the strict requirement of novelty under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are not new or specific compared to those already examined by the appellate court, and issues regarding the defendant's availability of the property must be explicitly contested at the appeal stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Berlingieri Silvana nato a COSENZA il 25/07/1972 avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Silvana Berlingieri; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità di cui all’art. 648 cod. pen., per assenza di prova in merito alla provenienza delittuosa del bene rinvenuto nella disponibilità della ricorrente, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua e logica motivazione, in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334 – 01;
Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 – 0; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e solamente apparenti, nonché limitati a prefigurare un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali poste dai giudici di merito a base del loro convincimento (si vedano le pagg. 5 e 6 dell’impugnata sentenza, sugli indici valorizzati per ritenere l’identità tra la bici elettrica rivenuta presso l’abitazione dell’imputata e quella oggetto di furto commesso ai danni del punto vendita Expert Carbone); rilevato, in particolare, sotto tale profilo, che la Corte di appello, con motivazione logica e non contraddittoria, ha ritenuto che la bicicletta oggetto della contestata ricettazione fosse quella rubata nel negozio Expert Carbone in quanto la sua messa in vendita in quell'esercizio commerciale risultava dimostrata dalle fatture prodotte dal titolare e dalle testimonianze di Montemurro e dell'operatore della Polizia Giudiziaria Nicoletti, mentre, d'altro canto, l'imputata non ha mai spiegato dove avrebbe acquistato la bici elettrica rinvenuta presso la sua abitazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non dedotto con l'atto di appello.
Con esso la ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha verificato che la bicicletta fosse nell'effettiva disponibilità della Berlingieri, in quanto è stata rinvenuta in un'abitazione in cui l'imputata coabitava con altre persone, che pure potevano avere il possesso del bene di provenienza furtiva. Tale questione, invero -oltre a essere argomentazione squisitamente di merito- non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos