Criminal appeal dismissed for lack of prescription defense due to ten-year maximum penalty and interrupting acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Marco Ferramisco inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated burglary. The appellant argued for prescription, but the court found this defense manifestly unfounded because the crime carries a maximum penalty of ten years. Consequently, the court ruled that the statute of limitations had not expired given the presence of interrupting acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the defense of prescription is manifestly unfounded because the maximum penalty is ten years or less and the limitation period has not expired due to interrupting acts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAMISCO ANGELO MARCO nato il 15/12/1967 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; - Rilevato che Angelo Marco Ferramisco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, che ha confermato la sentenza del Tribunale in sede, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si deduce la prescrizione del reato, è manifestamente infondato poiché non considera che il delitto per cui si procede (art. 624-bis, comma terzo, cod. pen.) è punito con la pena della reclusione pari, nel massimo, ad anni dieci, con conseguente individuazione del termine di estinzione del reato nella data del 25 marzo 2028, tenuto conto degli atti interruttivi; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/01