Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6489/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated theft convictions citing lack of specific argumentation and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6489/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals filed by four brothers against their aggravated theft convictions inadmissible. The court found the arguments regarding joint responsibility and sentencing to be mere reiterations of previously rejected facts or manifestly unfounded claims lacking specific legal critique. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 597, comma 3 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals must contain specific, arguable grounds; mere reiteration of rejected facts or unfounded claims constitutes inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals joint criminal responsibility reformatio in peius lack of specific argumentation aggravated theft court costs procedural violations imputazione di furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 597, comma 3 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
B) che il secondo motivo, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità, è orientato ad una rivalutazione in fatto della responsabilità concorsuale, reiterando censure già incensurabilmente disattese dalla corte di merito, e deduce inammissibilmente la violazione dell'art. 192 cod.
art. 597 cod. proc. pen
art. 192 cod. proc. pen
B) che il secondo motivo, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità, è orientato ad una rivalutazione in fatto della responsabilità concorsuale, reiterando censure già incensurabilmente disattese dalla corte di merito, e deduce inammissibilmente la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 41719 del 04/07/2024, Daniele
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
(Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC FEDERICO nato a ROMA il 08/06/1978 AHMETOVIC SABINA nato a ROMA il 25/02/1981 AHMETOVIC LUCA nato a ROMA il 14/12/1997 AHMETOVIC SAMIR nato a ROMA il 27/11/1989 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; ‘ - Rilevato che Samir Ahmetovic, Federico Ahmetovic, Sabina Ahmetovic e Luca Ahmetovic ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale in sede, con cui sono stati ritenuti responsabili del delitto di furto in concorso aggravato; - Ritenuto, quanto al ricorso proposto nell'interesse di Samir Ahmetovic:

A) che il primo motivo, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità, è orientato ad una rivalutazione in fatto della responsabilità concorsuale, reiterando censure già incensurabilmente disattese dalla Corte di merito; B) che il secondo ed il terzo motivo, con i quali si contesta la rideterminazione della pena per il reato sub c), all'esito della declaratoria di prescrizione delle residue imputazioni, sono manifestamente infondati sia in riferimento alla denunciata mancanza di motivazione, che in relazione alla violazione di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: da un lato, la Corte di merito ha richiamato la gravità dei fatti, anche in relazione al valore dei beni sottratti (10 valigie, previa effrazione del veicolo in cui erano stipate), in tal modo dando conto dei criteri adottati nella dosimetria della pena; dall'altro, la stessa Corte ha fatto corretta applicazione del principio per cui non viola il divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, a fronte del mutamento di struttura del delitto continuato per la sopravvenuta estinzione, in grado di appello, del delitto inizialmente giudicato più grave, irroghi, per il delitto satellite successivamente divenuto più grave, la medesima pena inflitta dal primo giudice in relazione a quello estinto (Sez. 3, n. 41719 del 04/07/2024, Daniele, Rv. 287109 - 01 in conformità a Sez.

Un. n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01); - Ritenuto, quanto ai ricorsi proposti nell'interesse di Federico Ahmetovic, Sabina Ahmetovic e Luca Ahmetovic: A) che il primo motivo, con il quale si deduce la mancanza di querela, è manifestamente infondato, poichè trascura che la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, a condizione che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 - 01);

B) che il secondo motivo, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità, è orientato ad una rivalutazione in fatto della responsabilità concorsuale, reiterando censure già incensurabilmente disattese dalla corte di merito, e deduce inammissibilmente la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). Inoltre, il motivo si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass