Italian Court dismisses appeal as groundless factual complaints violating finality of judgment principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the joint appeals by Salvatore and Calogero Turchio inadmissible. The appellants argued that the lower court underestimated their defense regarding witness credibility and ignored their mental state and health conditions. The court rejected these claims as mere expressions of dissatisfaction rather than specific legal arguments, noting they merely repeated points already dismissed at the appellate level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must present specific legal grounds; complaints regarding factual reconstruction or mere expressions of dissatisfaction without new legal arguments are inadmissible as they violate the principle of finality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TURCHIO SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 18/08/1966 TURCHIO CALOGERO nato a CALTANISSETTA il 18/02/1937 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; - Rilevato che Salvatore Turchio e Calogero Turchio ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza del Tribunale in sede, con la quale sono stati ritenuti rispettivamente responsabili dei delitti di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e violazione di domicilio e minaccia e condannati alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che l'unico motivo del ricorso congiunto, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità è manifestamente infondato, attesa la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, e tenuto conto che l'impugnazione svolge mere doglianze in punto di fatto, tali da implicare un giudizio di merito, operazione vietata in sede di legittimità.
I ricorrenti lamentano, invero, la sottovalutazione delle deduzioni defensionali che risultano genericamente formulate, sia riguardo l'attendibilità delle persone offese (ampiamente scrutinata a fol.2 della sentenza impugnata), che in riferimento alla deposizione dei testi a discarico, non attribuendo i medesimi ricorrenti rilevanza decisiva alle circostanze asseritamente ignorate (stato d'animo e condizioni di salute degli imputati). Nei termini predetti, il motivo si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de