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Ordinanza — n. 6485/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6485/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6485/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIA DOMENICO nato a CATANIA il 07/07/1997 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; (,_ Rilevato che Domenico Sala ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge nonché l'illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6485/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 4, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Parole chiave

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tentato furto furto di lieve entità furto aggravato reato flagrante luogo del reato prova del dolo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIA DOMENICO nato a CATANIA il 07/07/1997 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; (,_ Rilevato che Domenico Sala ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge nonché l'illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura mancanza e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1