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Ordinanza — n. 6482/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6482/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6482/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROILO GIUSEPPE nato a MOLFETTA il 12/08/1976 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; ci, Rilevato che Giuseppe Troilo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, riqualificando il reato di cui al capo B) in bancarotta semplice e, conseguentemente, dichiarando non doversi procedere in ordine allo stesso reato perché estinto per prescrizione, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6482/2026 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROILO GIUSEPPE nato a MOLFETTA il 12/08/1976 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; ci, Rilevato che Giuseppe Troilo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, riqualificando il reato di cui al capo B) in bancarotta semplice e, conseguentemente, dichiarando non doversi procedere in ordine allo stesso reato perché estinto per prescrizione, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa lotta contro la frode procedimento dilatorio truffa in materia di credito procedura di revisione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROILO GIUSEPPE nato a MOLFETTA il 12/08/1976 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; ci, Rilevato che Giuseppe Troilo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, riqualificando il reato di cui al capo B) in bancarotta semplice e, conseguentemente, dichiarando non doversi procedere in ordine allo stesso reato perché estinto per prescrizione, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la ritenuta pericolosità della condotta dell'imputato per le ragioni dei creditori, nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 genna