Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for inadmissible factual review and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Marco Piermarini's appeal against his fraud conviction inadmissible. Piermarini argued for a factual re-evaluation of his role and evidence, but the court ruled that fact-finding is exclusively the lower court's power. The appeal was rejected because its arguments either sought an impermissible reconstruction of facts or merely repeated points already dismissed by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or reconstruct facts, reserving such powers exclusively to the court of first instance, and appeals must present specific, non-repetitive arguments against the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERMARINI MARCO nato a ROMA il 29/04/1957 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Marco Piermarini ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione della legge nonché mancanza della motivazione in ordine, rispettivamente, alla ritenuta titolarità della qualifica di amministratore di fatto e alla valutazione della prova testimoniale acquisita nel corso del dibattimento, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-7); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge nonché vizio motivazionale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos