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Ordinanza — n. 6480/2026 — snpen Generato dall'IA

Court declares appeals inadmissible after defendants formally withdrew their requests on November 7, 2025.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6480/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Zaccariello Antonio and Russo Gaetano inadmissible following their formal withdrawal on November 7, 2025. Although the lower court had acquitted the defendants for the minor offense of home intrusion, the appellants voluntarily relinquished their right to contest the judgment. Consequently, the court dismissed the proceedings and ordered the appellants to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: When appellants formally withdraw their appeal before the court rules on admissibility, the appeal is deemed inadmissible and the appellants bear the costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of appeal procedural costs penalty fund fine voluntary renunciation inviolabilità del domicilio azione di manutenzione dimora abituale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZACCARIELLO ANTONIO nato il 20/09/1974 RUSSO GAETANO nato a TEVEROLA il 10/06/1967 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Gaetano Russo e Zaccariello Antonio ricorono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva prosciolto gli imputati per particolare tenuità del fatto in ordine al reato di violazione di domicilio; Considerato che, con dichiarazione trasmessa il 7 novembre 2025, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; Rilevato che i ricorsi, a seguito della rinuncia, debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026.