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Ordinanza — n. 6479/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific request and factual re-evaluation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6479/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele Pepe inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Pepe challenged a second-instance judgment that partially reformed a first-instance conviction for aggravated threats, arguing for a new factual assessment and the application of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the first ground sought an impermissible re-evaluation of facts reserved for the trial judge, and the second ground was dismissed as it lacked a specific request in the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or grant a new request for non-punibility not explicitly formulated in the appeal, rendering such grounds inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual re-evaluation non-punishment cause specific request requirement Cassation powers minaccia nel diritto penale violenza o minaccia contro le autorità pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
207944); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce in rubrica la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
207944); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce in rubrica la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce in rubrica la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE MICHELE nato il 19/07/1968 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Michele Pepe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'errata valutazione del materiale probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce in rubrica la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è del tutto aspecifico poichè non conferente, nel contenuto esplicativo, al vizio dedotto, non avendo, peraltro, il ricorrente formulato in appello la relativa richiesta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 genna