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Ordinanza — n. 6476/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for death threats as generic complaints and unsupported.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6476/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for death threats, arguing issues regarding the severity of the conduct and the judge's impartiality. The court rejected these arguments as generic complaints or manifestly unfounded, noting the threats originated from the same individual who caused the victim's mother's death.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals consisting of generic complaints or manifestly unfounded arguments regarding the assessment of evidence or the judge's compatibility are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints death threats criminal conviction court costs judge compatibility Cassazione ordinanza flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Inoltre, stante le modalità della condotta e la gravità delle minacce proferite, incensurabilmente la Corte di appello ha ritenuto di non poter concedere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis.
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPIELLO ROCCO nato a SORRENTO il 06/08/1996 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Cappiello Rocco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; Considerato che i primi sei motivi del ricorso - con i quali il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento al ritenuto difetto del requisito dell'idoneità intimidatoria della condotta, dell'erronea valutazione del compendio probatorio, del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nonché della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - sono inammissibili in quanto costituiti da doglianze generiche, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha escluso la sussistenza di dubbi circa il riconoscimento della penale responsabilità, alla luce di un adeguato esame del materiale probatorio, evidenziando l'attitudine intimidatoria delle minacce di morte, provenienti, peraltro, dal soggetto che aveva cagionato la morte della madre della persona offesa durante un incidente stradale.

Inoltre, stante le modalità della condotta e la gravità delle minacce proferite, incensurabilmente la Corte di appello ha ritenuto di non poter concedere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis. cod. pen., né le invocate attenuanti generiche; Rilevato che il settimo e l'ottavo motivo di ricorso - con i quali il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di incompatibilità del giudice di primo grado - sono manifestamente infondati poiché non risulta che l'imputato abbia ricusato il giudice nelle forme di legge;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026 Il Consigliere estensdre II Pre