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Ordinanza — n. 6475/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding sentencing and non-punishability arguments in aggravated threat case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6475/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pregnolato Vito inadmissible, rejecting his claims regarding sentencing and non-punishability. The appellate court had already determined the offense lacked particular triviality due to the severe danger posed by the large knife and the victim's forced flight. The Supreme Court upheld this decision, noting the defendant's multiple prior convictions and lack of remorse justified the harsher penalty.

Regesto Legislator

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Art. 133, primo comma, cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: Appeals concerning the determination of the penalty or the recognition of mitigating circumstances are inadmissible if they relate to the treatment of the sanction, absent positive evaluative elements regarding the offender's personality or post-crime behavior.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review mitigating circumstances denial aggravated threat offense particular triviality test multiple prior convictions Cassazione ordinanza minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 133, primo comma, cod. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREGNOLATO VITO nato a GIOIA DEL COLLE il 19/06/1956 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Pregnolato Vito ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo B) e rideterminando la pena irrogata per il residuo reato di minaccia aggravata dall'uso di un'arma;

Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello ha evidenziato come l'offesa non possa esser considerata di particolare tenuità, stante il pericolo cagionato alla persona offesa, minacciandola con un coltello di grandi dimensioni, altamente offensivo, costringendo la stessa alla fuga, in tal guisa esprimendo una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce analoga censura in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è altresì inammissibile in quanto costituito da censure inerenti al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da congrua motivazione, atteso che i giudici del gravame hanno escluso la concessione delle invocate attenuanti in assenza di elementi positivamente valutabili, alla luce della personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, nonché del comportamento successivo al fatto, scevro da qualsiasi forma di resipiscenza.

Allo stesso modo, l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale trova ragione nella gravità della condotta e nella capacità a delinquere del ricorrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il