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Ordinanza — n. 6474/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as fact-based grievances already reviewed and rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6474/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Carri and Hudorovic inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued that the lower court mischaracterized facts regarding victim identification and legal qualification of theft. The court rejected these claims as mere assertions of fact that had already been thoroughly examined and dismissed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based solely on factual grievances already adjudicated by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals factual grievances already adjudicated theft in dwelling legal qualification abbandono del procedimento per truffa inutilizzabilità delle prove illecite censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624-bis cod. pen.
Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019
pen., la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, dep.
art 624-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019
pen., la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARRI NANCY nato a UDINE il 06/11/1991 HUDOROVIC MARCO nato a SPILIMBERGO il 14/02/1986 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Marco Hudorovic e Nancy Carri ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, assolvendo gli imputati dal reato di tentato furto in abitazione aggravato, di cui al capo B), e rideterminando la pena irrogata per le residue imputazioni;

Letta la memoria trasmessa dal difensore degli imputati; Rilevato che i ricorsi - con i quali i ricorrenti denunciano violazione di legge e travisamento dei fatti in relazione all'affermazione di responsabilità e alla corretta qualificazione dei reati in contestazione - sono inammissibili in quanto costituiti da censure versate in fatto, riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, che ha incensurabilmente motivato in relazione alla riconducibilità dei fatti in capo agli imputati, sulla cui identità non residua alcun dubbio, alla luce della complessiva piattaforma probatoria (f. 10 sentenza impugnata) che ha condotto all'identificazione.

In particolare: - Quanto ai capi e) e c), i ricorrenti denunciano un travisamento non decisivo posto che, pur a fronte delle incertezze delle persone offese Minin e Barbetti (le cui deposizioni sono, peraltro, riportate parzialmente), risultano totalmente ignorati gli ulteriori elementi identificativi indicati dalla Corte territoriale; - Quanto al capo a), la deduzione è meramente generica. Le censure svolte sul punto della qualificazione giuridica dei fatti sono, allo stesso modo, assertive, reiterative e versate in fatto. La Corte di merito ha affrontato ed incensurabilmente risolto il tema del consenso delle vittime, richiamando il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, a mente del quale integra il delitto di furto in abitazione, di cui all'art 624-bis cod. pen., la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, dep. 04/06/2020) Rv. 279110 - 01); nel resto, i ricorsi prospettano l'inattendibilità delle vittime riguardo le modalità esecutive delle illecite sottrazioni mediante il mero richiamo di stralci di deposizioni testimoniali, inidonee ad introdurre decisivi travisamenti.

Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti sub e), i ricorrenti richiedono una diversa ricostruzione della vicenda, contestando l'univocità degli atti rispetto a condotte, invece, evidentemente orientate all'apprensione di valori, di cui l'imputata aveva espressamente chiesto disponibilità e ubicazione (f. 10). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 gennaio 2026 Il consigliere