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Ordinanza — n. 6473/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against acquittal for bribery and forgery due to prescription and insufficient evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6473/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to acquit the defendant on bribery and forgery charges due to prescription while reducing the sentence for a remaining offense. The defendant argued the indictment was vague regarding his specific role and that the evidence of his participation in the crime was insufficient. The court rejected these claims, affirming that the indictment clearly defined the defendant's role as a beneficiary and instigator, and that the evidence, including the defendant's signature on a duplicate license request, sufficiently proved his criminal intent and participation.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 157 cod. proc. pen.: The indictment must clearly define the defendant's role to ensure a complete adversarial process, and the appellate court must specifically motivate the evidence proving the defendant's ideological or preparatory participation in a joint crime, distinguishing between atypical conduct and insufficient proof.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal prescription joint crime participation indictment clarity appellate review standards evidence motivation bribery charges forgery offense inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 cod. pen.
Art. 157 cod. proc. pen.
art. 110 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023
Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCHIS DARIO GUIDO MARIO nato a TORINO il 09/01/1947 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Dario Guido Cochis ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui agli artt. 477, 319 e 321 cod. pen., ascritti ai capi B) e D) perché estinti per intervenuta prescrizione e rideterminando la pena irrogata all'imputato per il residuo reato di falso ex art. 476, comma secondo, cod. pen. sub a).

Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo, con il quale si deduce la nullità del capo d'imputazione per indeterminatezza del ruolo concorsuale dell'imputato è manifestamente infondato, nonchè reiterativo di censure alle quali la Corte di merito ha offerto ineccepibile risposta. Richiamando la trama delle originarie imputazioni e, in particolare, l'accordo corruttivo nel cui ambito il falso (formazione di verbali attinenti alla prova d'esame per il conseguimento della patente nautica senza limitazioni) all'odierno vaglio si colloca, il ricorrente denuncia l'omessa specificazione del ruolo svolto dall'imputato; eccezione già proposta in primo grado e reiterata in appello, ed alla quale sarebbe stata opposta una statuizione in violazione di legge.

Trattasi di deduzione manifestamente inconducente. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (ex multis Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023 - 01); e, nel caso in esame, non solo la formulazione testuale dell'editto accusatorio assegna a Cochis il ruolo di beneficiario e di mandante, per il tramite del titolare dell'agenzia Fiorito, tanto della corruzione dei pubblici ufficiali che della falsificazione dei verbali d'esame, finalizzati al rilascio del duplicato della patente nautica senza limitazioni, ma risulta come sul tema del mandato - del tutto ragionevolmente ritratto, in via indiziaria, dal "cui prodest", prospettandosi una onerosa iniziativa invito domino del tutto inconcepibile - si sia svolto ampiamente il contraddittorio, in tal modo fugando ogni dubbio sulla effettiva lesione del diritto di difesa.

2. Il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione riguardo l'affermazione di responsabilità è, per le stesse ragioni, proposto fuori dei casi previsti. Mediante le proposte censure, il ricorrente si limita a patrocinare una rilettura degli esiti della prova, dissentendo dalla valutazione resa nelle conformi sentenze di merito che, esclusa la ragionevolezza di una iniziativa esclusiva di Fiorito, che avrebbe remunerato i pubblici ufficiali all'insaputa del beneficiario della condotta illecita, esponendolo a rischi senza averne previamente accolto il consenso, hanno del tutto ragionevolmente ricostruito il ruolo di mandante di Cochis, anche tenuto conto dell'interesse del medesimo a conseguire il titolo abilitativo senza limitazioni in quanto proprietario di un'imbarcazione di notevoli dimensioni.

Nel resto, il ricorrente insiste nel richiamare il canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio", che, tuttavia, consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto (Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv. 288272 - 01); ricostruzione alternativa - quella dell'inconsapevolezza dell'imputato - che è stata reputata, con valutazione insindacabile in questa sede, del tutto insostenibile, alla luce delle circostanze del concreto contesto.

Inoltre, le censure mosse alle conformi sentenze di merito riguardo al "comportamento esteriore" in cui si è manifestato il contributo dell'imputato si rivelano manifestamente infondate: la motivazione svolta al riguardo si pone, invero, del tutto in linea con l'insegnamento di questa Corte, per cui la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 - 01); e, al riguardo, le sentenze di merito hanno specificato come il mandato illecito trovi ampia dimostrazione non solo secondo il canone del "cui prodest", ma anche alla luce dell'assoluta inverosimiglianza di un'iniziativa illecita, notevolmente onerosa, assunta da Fiorito al di fuori di ogni condivisione, ben sapendo l'imputato di non aver sostenuto alcun esame per il conseguimento della patente nautica senza limitazioni, di cui si determinava a richiedere copia. Tanto rende meramente reiterativi anche i punti di censura volti a contestare la valenza del filmato relativo ad analoga vicenda e la ritenuta inattendibilità della chiamata in estraneità di Fiorito, avendo anche al riguardo la sentenza impugnata svolto un percorso giustificativo on questa sede incensurabile.

Del tutto versato in fatto e assertivo di un travisamento probatorio non decisivo, infine, l'ultimo punto del secondo motivo che pretende di sterilizzare il rilievo attribuito alla sottoscrizione del modulo per la richiesta di duplicato della patente di guida che, senza limitazioni, il ricorrente mai aveva conseguito. Al riguardo, va solo osservato come, anche ammessa la compilazione del modulo ad opera di terzi, la sottoscrizione autentica dell'imputato, apposta ad una richiesta di duplicato di un titolo abilitativo mai conseguito, costituisce indizio razionalmente valorizzato in sede di merito, di cui il ricorrente contesta la concludenza chiedendo a questa Corte una valutazione estranea ai limiti del giudizio di legittimità.

3. Il terzo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla deposizione della teste interessata a discarico Giovanardi è reiterativo ed aspecifico, non prospettando il ricorrente quale diverso esito decisorio sarebbe necessariamente derivato da siffatta deposizione, tutta incentrata su circostanze generiche (quanto ai rapporti con Fiorito) o de relato (in ordine alla prestazione richiesta dall'imputato all'agenzia). Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il