Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and late standing claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant's arguments regarding the requalification of theft and the administrator's standing were rejected as generic or improperly raised. The court ruled that the appeal lacked specific legal grounds and violated procedural rules by contesting the crime's nature without factual support.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in law; generic complaints regarding crime requalification or late-standing claims render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UCCELLA GIUSEPPE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 22/05/1966 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Giuseppe Uccella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto, così qualificata l'originaria imputazione ex art. 646 cod. pen; Letta le memorie proposte nell'interesse dell'imputato e della parte civile;
Considerato che il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso - con i quali il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa l'erronea qualificazione del reato, nonché la mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche - sono inammissibili in quanto prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le avanzate richieste, in quanto volti, interamente, a contestare il reato di appropriazione indebita, già riqualificato durante il giudizio di primo grado nel diverso reato di furto, in tal guisa ponendo le doglianze nell'alveo della aspecificità; anche nella memoria, invero, il difensore insiste nel ritenere erronea la qualificazione giuridica ex art. 646 cod. pen., asseritamente attribuita ai fatti dalla Corte d'appello che, invece, ha confermato la condanna statuita in primo grado per il delitto di furto;
Rilevato che il terzo motivo, con il quale si contesta la legittimazione dell'amministratore di condominio a costituirsi parte civile, è proposto per la prima volta con il ricorso di legittimità, vertendo il motivo d'appello sulla sola questione della ritualità della querela, correttamente risolta nella sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione alla parte civile delle spese di assistenza nel grado, come liquidate in dispositivo, in considerazione della memoria proposta;
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Condominio Corso Garibaldi, 54, di Santa Maria Capua Vetere, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, oltre accessori di legge