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Ordinanza — n. 6467/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal or factual elements under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6467/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Aliperta's appeal inadmissible due to the generic nature of his complaint regarding sentencing. Aliperta challenged the appellate court's decision to dismiss a prescription defense while reducing the penalty for aggravated theft and resistance to a public official. The court ruled that the appeal failed to specify the exact legal or factual elements required for review under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the complaint is generic and indeterminate, failing to identify the specific legal or factual elements underlying the criticism.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate legal complaint procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure specific elements requirement sentencing review prescription defense reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIPERTA LUIGI nato a POLLENA TROCCHIA il 22/12/1997 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Luigi Aliperta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 187 co. 7 Dlgs. 285/92 perché estinto per intervenuta prescrizione e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile anche dei reati di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda l'ultima parte di pag. 2 e pag. 3 del provvedimento impugnato), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il Presidente