Italian Court dismisses appeal as generic and fails to specify legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different sentencing treatment, but the court found the sole ground of appeal too vague and indeterminate. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific elements required by Article 581 of the Criminal Procedure Code to allow the appellate judge to exercise its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the appellate judge from identifying the reliefs raised.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Singh Tajinder nato a (INDIA) il 03/10/1986 avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Singh Tajinder ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 48, 480 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza, perché, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che dà conto di come la pena sia stata inflitta nei minimi edittali in un quadro che registra un profilo dell'imputato gravato da precedenti analoghi, la deduzione si mostra priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FEDERICO MARIA MERIGGI A_ MICHELE ROMANO DEP