Ordinanza — n. 6459/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Constantin Florin nato a (ROMANIA) il 29/07/1993 avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; • Rilevato che Florin Constantin ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il ricorso - che deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e, con il secondo, violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena - è inammissibile in quanto, mentre il primo motivo è anche inedito, la complessiva doglianza è generica per indeterminatezza perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6459/2026 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Constantin Florin nato a (ROMANIA) il 29/07/1993 avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; • Rilevato che Florin Constantin ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il ricorso - che deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e, con il secondo, violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena - è inammissibile in quanto, mentre il primo motivo è anche inedito, la complessiva doglianza è generica per indeterminatezza perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente